GESTIONE SINISTRI
La Car Service Project S.r.l.s. offre consulenze Tecnico/Legali per risarcimenti Assicurativi su pratiche AutoUna delle problematiche ricorrenti derivanti dagli incidenti stradali riguarda proprio la quantificazione dei danni oggetto di risarcimento.
La perizia estimo-tecnica, meglio nota come “stima danni”, consiste nella valutazione monetaria dei danni cagionati da un determinato evento dannoso.
Per quanto riguarda la quantificazione dei danni ai veicoli la metodologia più consolidata è la stima analitica del danno, consistente nell’attenta analisi dei danneggiamenti eseguita in funzione della determinazione del costo totale della messa in ripristino del veicolo.
Così come sancisce l’art. 2054 del Codice Civile e l’art. 91 comma 2 del Codice della Strada gran parte dei veicoli a motore, affinché possano circolare su strada debbono necessariamente essere coperti da polizza R.C. Auto, e pertanto la quantificazione dei danni da circolazione stradale viene spesso affidata esclusivamente alla compagnia assicurativa che ha l’onere del risarcimento dei danni.
In particolare le compagnie assicurative demandano la quantificazione dei danni ai veicoli a periti assicurativi, ovvero dei liberi professionisti regolarmente iscritti al Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi e pertanto abilitati alla stima del danno.
Infatti la quantificazione dei danni riportati da un veicolo (circolazione stradale, furto, incendio, atti vandalici, eventi calamitosi ecc.) può essere certificata solamente da un tecnico abilitato, regolarmente iscritto al Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi, tenutosi presso il Consap.
Non sempre la quantificazione dei danni determinata dal perito nominato dalla compagnia assicurativa soddisfa appieno le aspettative dell’utente, o peggio ancora risulta essere inferiore rispetto al preventivo di spesa del riparatore, e pertanto in questi casi, al fine di verificarne la correttezza ed eventualmente contrastare la perizia di parte emessa dal fiduciario della compagnia assicurativa, è bene affidare il caso ad un proprio consulente di parte, regolarmente iscritto al R.N.P.A., il quale se necessario, può giustificare una rivalutazione del danno tramite una opportuna “perizia giurata di stima”, che costituisce prova con valenza giuridica, utile qualora la vertenza venga sottoposta all’autorità giudiziaria.